Art. 13.
(Disposizioni finali).

      1. I testi unici in materia di edilizia e di espropriazione per pubblica utilità devono essere coordinati con le disposizioni della presente legge anche ai fini della delegificazione e della semplificazione della materia.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

          a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

          b) legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni;

          c) articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;

          d) legge 6 agosto 1967, n. 765;

          e) legge 19 novembre 1968, n. 1187, e successive modificazioni;

          f) articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni;

          g) articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

          h) articoli 27, 28, 29, 30 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni;

          i) articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

          l) articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni.

      3. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.